IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 421/2003
presentato  dal  sig. Amezoug  Omar,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati  Gaetano  e Maurizio Sansone ed elettivamente domiciliato in
Lecce,  Via  Paisiello  n. 45,  presso  lo  studio dell'avv. Marcella
Turco,
    Contro:
        il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
        la Prefettura di Brindisi, in persona del prefetto in carica,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
    per l'annullamento previa sospensiva:
        del decreto del prefetto di Brindisi prot. n. 20030001451 del
19   Febbraio   2003,  con  cui  e'  stata  respinta  la  domanda  di
regolarizzazione del lavoratore extracomunitario Amezoug Omar;
        del  consequenziale  ordine  del  questore di Brindisi del 24
Febbraio   2003,  di  trattenimento  del  ricorrente  nel  Centro  di
permanenza  temporanea  ed  assistenza  di Restinco (BR) per il tempo
strettamente  necessario  ad  eseguire il precedente provvedimento di
espulsione emesso in data 4 aprile 2002;
        di  ogni altro atto presupposto, antecedente e successivo ed,
in  particolare,  ove  occorra,  del decreto di espulsione emesso dal
prefetto di Brindisi il 4 aprile 2002.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio del 19 marzo 2003 il relatore
cons. dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresi', l'avv. Maurizio Sansone
per  il  ricorrente  e  l'Avvocato dello Stato Giovanni Gustapane per
l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Osserva  il  Collegio  che  la  presente controversia riguarda la
legittimita'  o meno, previa delibazione della domanda incidentale di
sospensiva, del decreto del Prefetto di Brindisi prot. n. 20030001451
del  19  febbraio  2003,  con  cui  e'  stata  respinta la domanda di
regolarizzazione  presentata,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge 9
ottobre   2002   n. 222,   dal   datore   di  lavoro  del  lavoratore
extracomunitario  ricorrente  (nato in Marocco il 20 gennaio 1977), e
degli altri atti amministrativi connessi indicati in epigrafe.
    L'impugnato decreto prefettizio del 19 febbraio 2003 costituisce,
in  realta',  mera applicazione della rigorosa disposizione normativa
contenuta nell'art. 1, ottavo comma, lettera a), della citata legge 9
ottobre   2002   n. 222   (di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge   9   settembre   2002  n.   195),  che  esclude  dalla
«regolarizzazione»  (introdotta  dalla  medesima  legge) i lavoratori
extracomunitari  nei confronti dei quali non possa essere disposta la
revoca  del provvedimento di espulsione gia' emesso in loro danno, in
quanto  statuito con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
    Con  l'ordinanza  cautelare n. 240/2003 pronunciata in esito alla
camera  di  consiglio  del  19  marzo  2003, la sezione ha accolto ad
tempus (sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della
Corte  costituzionale  in  seguito  alla decisione della questione di
legittimita'   costituzionale   sollevata   con  separata  ordinanza)
l'istanza   di   sospensiva   presentata,  in  via  incidentale,  dal
sig. Amezoug Omar.
    Rileva  il  tribunale  che  la soprarichiamata norma dell'art. 1,
ottavo   comma,  lettera  a),  della  legge  9  ottobre  2002  n. 222
(«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro
irregolare  di extracomunitari») - statuente che «le disposizioni del
presente  articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti
lavoratori  extracomunitari  nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del  permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la
revoca   del  provvedimento  in  presenza  di  circostanze  obiettive
riguardanti  l'inserimento  sociale; la revoca ... non puo' essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia  o  sia  stato  sottoposto  a procedimento penale per delitto non
colposo ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante  accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
...»  - suscita seri dubbi circa la sua conformita' all'art. 3, primo
comma, della Carta costituzionale.
    Il  collegio intende, quindi, sollevare d'ufficio la questione di
legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma,
lettera  a),  della  legge  9  ottobre  2002 n. 222 poiche' lo stesso
sembra  porsi  in  contrasto  con il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3  della  Costituzione  - che, notoriamente, vieta anche al
legislatore   di   trattare  in  modo  eguale  situazioni  soggettive
profondamente diverse - nella misura in cui sbrigativamente equipara,
ai   fini   dell'aprioristica   esclusione  dalla  «regolarizzazione»
(precludendo  la  possibilita' di attribuire rilievo all'esistenza di
circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello
straniero), la ben differente posizione dell'extracomunitario che sia
stato   destinatario  di  un  provvedimento  di  espulsione  mediante
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica per
motivi  di  ordine  pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o perche'
ritenuto   socialmente   pericoloso,   con   quella   del  lavoratore
extracomunitario  che (come di consueto avviene) si sia semplicemente
trattenuto  nel  territorio  dello Stato Italiano oltre il termine di
quindici  giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia
entrato  clandestinamente  nel  territorio  dello  Stato  privo di un
valido documento di identita', non commettendo reati e senza rendersi
in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.
    In  tal  modo,  la  norma  appare porsi anche in contrasto con il
generale   precetto,   desumibile   dallo  stesso  articolo  3  della
Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.
    La  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale appare
rilevante  -  gia'  nella  fase  cautelare del presente giudizio - in
quanto,  da  un  lato, in base alla delibazione sommaria tipica della
trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel
ricorso  appaiono  prive  di  pregio  giuridico in quanto l'impugnato
decreto  del  Prefetto di Brindisi del 19 febbraio 2003 costituisce -
come  detto  -  mera  applicazione  della soprariportata disposizione
normativa  e,  dall'altro,  l'esecuzione  degli  atti  amministrativi
gravati   sarebbe   suscettibile   di   provocare  l'irreversibile  e
gravissimo  pregiudizio  delle  posizioni  giuridiche  soggettive del
ricorrente.
    Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso
del  Collegio,  non  puo'  essere  definita  indipendentemente  dalla
risoluzione  della sollevata questione di legittimita' costituzionale
(che,   per   le   ragioni   sinteticamente   indicate,   appare  non
manifestamente  infondata),  dal momento che l'istanza di sospensione
dell'efficacia    dei    provvedimenti    impugnati   dovra'   essere
definitivamente   accolta   oppure   respinta,   a   seconda  che  la
disposizione   normativa   denunciata   sara'   o   meno   dichiarata
incostituzionale (in parte qua) nella sede competente.